D.M. 13 aprile 1999, n. 293.
Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pescaturismo, in attuazione dell'art. 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.
Le attività di Pescaturismo e di Ittiturismo possono essere accompagnate dallo svolgimento di ulteriori iniziative connesse, a condizione che l’insieme delle attività complementari non faccia perno su quelle principali. Le ulteriori iniziative possono consistere nella prima lavorazione del prodotto ittico pescato direttamente, nella conservazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione di esso, nella promozione e valorizzazione del proprio pescato anche attraverso la preparazione di pasti, secondo le tradizioni locali, basati sui prodotti ittici freschi. Nel Pescaturismo l’eventuale somministrazione di pasti ha come destinatari prevalenti i partecipanti alle attività dimostrative, e può avvenire a bordo o a terra nell’abitazione propria del pescatore. Nel caso dell’Ittiturismo, la somministrazione dei pasti ha come destinatari prevalenti i soggetti ospitati, e si svolge presso le strutture nella disponibilità dell’azienda ittituristica.