Pescaturismo

Con il termine Pescaturismo si intendono le attività connesse all’attività di pesca professionale, purché non prevalenti rispetto a queste, esercitate da imprenditori ittici in forma singola, associata o societaria, consistenti nell’imbarco sulle navi da pesca di persone non appartenenti all’equipaggio, per finalità turistico-ricreative e di divulgazione della cultura del mare. Nell’ambito del Pescaturismo sono consentiti: a) la navigazione costiera ravvicinata, fino al limite delle venti miglia, con illustrazione delle caratteristiche ambientali, biologiche, morfologiche e storico-culturali del mare e delle coste; b) lo svolgimento di attività dimostrative di pesca, mediante l’impiego esclusivo di reti ed attrezzi da posta; c) lo svolgimento, a bordo o a terra in spazi dedicati situati all’interno o in prossimità di porti e approdi, di iniziative didattico-informative sui prodotti ittici e sui sistemi di pesca locali; d) l’attuazione di attività ricreative, ludiche, sportive; e) altre iniziative comunque finalizzate ad accrescere e valorizzare la cultura del mare e la conoscenza dei prodotti della pesca.
(In conformità all’articolo 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96)
D.M. 13 aprile 1999, n. 293.
Regolamento recante norme in materia di disciplina dell'attività di pescaturismo, in attuazione dell'art. 27-bis della legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modificazioni.

Le attività di Pescaturismo e di Ittiturismo possono essere accompagnate dallo svolgimento di ulteriori iniziative connesse, a condizione che l’insieme delle attività complementari non faccia perno su quelle principali. Le ulteriori iniziative possono consistere nella prima lavorazione del prodotto ittico pescato direttamente, nella conservazione, trasformazione, distribuzione, commercializzazione di esso, nella promozione e valorizzazione del proprio pescato anche attraverso la preparazione di pasti, secondo le tradizioni locali, basati sui prodotti ittici freschi. Nel Pescaturismo l’eventuale somministrazione di pasti ha come destinatari prevalenti i partecipanti alle attività dimostrative, e può avvenire a bordo o a terra nell’abitazione propria del pescatore. Nel caso dell’Ittiturismo, la somministrazione dei pasti ha come destinatari prevalenti i soggetti ospitati, e si svolge presso le strutture nella disponibilità dell’azienda ittituristica.
Per la somministrazione dei pasti le imprese esercenti il Pescaturismo o l’Ittiturismo possono utilizzare anche risorse ittiche fresche non prelevate nell’esercizio diretto della pesca, purché in misura minoritaria rispetto a quelle, e di provenienza circoscritta ad imbarcazioni iscritte nello stesso Compartimento marittimo. E’ consentito includere, purché in misura non prevalente rispetto al prodotto ittico, anche altri alimenti tipici abruzzesi, ed in particolare quelli di cui alla legge regionale 20 ottobre 2010, n. 42 recante "Norme per orientare e sostenere il consumo dei prodotti agricoli a chilometri zero". Tutte le strutture a terra dedicate all’Ittiturismo o connesse al Pescaturismo devono essere ubicate in Comuni costieri. E’ consentito, allo scopo di rendere più agevole l’apprendimento o la conoscenza della cultura marittima del territorio, allestire piccoli musei della pesca, laboratori informativi o didattici, gestiti direttamente dai pescatori o da loro familiari anche in forma associata.
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